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Nota sull'utilizzazione della denominazione "Università" 

In questi ultimi anni, specialmente, assistiamo ad un proliferare di associazioni e di enti di formazioni che si fregiano della denominazione “Università”. Sorge spontaneo il quesito relativo alla legittimità dell’uso di tale titolo, quesito che rivesta una importanza di ampio rilievo in considerazione dell’àmbito educativo entro il quale vanno ad operare tali forme di associazionismo.

Valga come eloquente esempio l’attività ed il ruolo che talvolta rivestono le cosiddette “Università” della Terza Età o dell’Età Libera. A tal proposito valga in primis la contraddizione stridente tra l’accezione primaria del termine “Università”, che implica una totale apertura ed inclusione sia di tematiche che di soggetti fruitori, e la limitativa specificazione “della terza Età” la quale, inequivocabilmente si riferisce ad un particolare segmento cronologico dell’arco della vita, tra l’altro il meno coinvolto nei veri e propri processi formativi.

Ma v’è di più. Il decreto legge n° 580, del 1° ottobre 1973, convertito nella legge n° 766 nel 30 novembre 1973, nel suo articolo 10, fa chiaramente divieto dell’utilizzazione della denominazione “Università”, riservando allo Stato, soltanto, il conferimento di tale qualifica. Ciò veniva successivamente ribadito dal telegramma n° 200/1372/VE.80.7.3 del 20 marzo 1995 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali. Da quanto sopra esposto deriva la patente illegalità di quegli enti oppure associazioni che inseriscano nella propria denominazione il vocabolo “Università”.

D’altro canto la Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (CNUPI) rivendica, per sé e per le proprie associate, il pieno diritto di adoperare la denominazione “Università”, e ciò in virtù del riconoscimento di personalità giuridica che la CNUPI ha acquisito in virtù di un apposito decreto legge (del 21.5.1991 e pertanto successivamente alla legge del 1973), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Leggi dello Stato nel n° 203 in data 30.8.1991. Il diritto di fregiarsi della denominazione “Università Popolare” è parimenti fruibile da parte delle associate alla CNUPI. Infatti il Consiglio di Stato nell’adunanza della Sezione Seconda del 6.2.1991 ha approvato lo Statuto della CNUPI nel quale alle consociate di quest’ultima è attribuita, appunto, la qualifica di Università Popolari.

La ratio legis che pervade i provvedimenti di cui sopra è da individuarsi nella volontà del legislatore di riconoscere la denominazione, il ruolo ed il rilievo storico della antiche Università Popolari le quali, sorte tra la fine del secolo XIX e l’inizio del XX, nel 18.9.1982 diedero vita alla CNUPI in virtù di quello Statuto, tuttora vigente, il quale è a base del riconoscimento di personalità giuridica.

Per quanto sopra esposto, la CNUPI rivendica la continuità storica con le classiche Università Popolari, rivendica altresì il diritto di adoperare nella denominazione sua e delle sue associate il vocabolo “Università”; diffida ogni altro tipo di sodalizio, che non gode di conferimento da parte dello Stato del diritto di denominarsi “Università”, di far uso di tale denominazione; richiama i poteri costituiti a còmpiti di vigilanza e di rispetto della legalità nei confronti di quante associazioni impropriamente si fregiano del nome Università, in generale, ed Università Popolare in particolare.

L’urgenza di tale intervento, tra l’altro è dettata, dalla odierna costituzione di un sistema integrato di agenti formativi il quale comprenda anche gli Enti per l’Educazione non Formale. Una chiarezza nelle denominazioni ed una, conseguente, piena legalità delle forme statutarie e pubblicitarie si configura come indispensabile specialmente nel settore dell’Istruzione e della Formazione a tutela dei cittadini fruitori.

Prof. Giancarlo Rinaldi

Presidente della Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane

www.cnupi.it

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